Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Marche dell'11 febbraio 2010, n. 7, pubblicata sul B.U.R. del 18 febbraio 2010, n. 17, recante «Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2010, per le seguenti motivazioni. La legge regionale, che detta norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo, presenta profili di illegittimita' costituzionale relativamente alla norma contenuta nell'articolo 4. Detta disposizione, al comma 1, prevede la possibilita' di estendere, su richiesta del concessionario, la durata della concessione, fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformita' al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente. Il successivo comma 2 del medesimo articolo dispone poi che la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisca i criteri e le modalita' per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni in parola. In merito, si premette che e' in corso la procedura di infrazione n. 2008/4908 da parte della Comunita' europea. La Commissione, infatti, ha sollevato questioni di compatibilita' con il diritto comunitario della normativa italiana in materia di concessioni del demanio marittimo, nonche' delle conseguenti iniziative legislative regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2, del codice della navigazione, nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione di beni del demanio marittimo con finalita' turistico-ricreativa, attribuisce preferenza - c.d. diritto di insistenza - al concessionario uscente. Il legislatore statale, al fine di superare le illegittimita' sollevate dalla Commissione ha approvato il decreto-legge n. 194/09, convertito in legge n. 25/2010, che all'art. 1, comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del codice della navigazione e dispone una proroga, assentibile per la specificita' del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al 2015. La norma regionale in esame, invece, prevede una deroga alla normativa statale e dispone la possibilita' di rinnovo della concessione fino ad un massimo di vent'anni. La norma in esame, quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfugge alle conclusioni della Commissione. Quest'ultima, infatti, ha rilevato che la previsione del diritto di insistenza a favore del soggetto gia' possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della medesima concessione, determina disparita' di trattamento tra gli operatori economici in violazione della liberta' di stabilimento di cui all'articolo 43 del Trattato. A cio' si aggiunga che la norma in esame non prevede alcuna forma di procedura selettiva ma consente ai concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica della concessione. Cosi' disponendo la norma in esame viola l'art. 117, comma 1, della Costituzione, in quanto non coerente con i vincoli derivanti dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta' di stabilimento e tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e 81 del Trattato CE; viola, inoltre, l'articolo 117, comma 2, lett. a), in relazione ai rapporti con l'Unione europea, in quanto, come detto, gia' esistente la procedura d'infrazione n. 2008/4908, pendente su analoga questione. Viola anche il medesimo art. 117, comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.