Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri  pro  tempore,
organicamente  patrocinato  dall'Avvocatura  generale  dello   Stato,
presso i cui Uffici in Roma, alla via dei Portoghesi  n.  12,  e'  ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Marche, in persona  del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per  la  dichiarazione
di  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4  della  legge  della
Regione Marche dell'11 febbraio 2010, n. 7, pubblicata sul B.U.R. del
18 febbraio 2010,  n.  17,  recante  «Norme  per  l'attuazione  delle
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo». 
    La legge  regionale,  riportata  in  epigrafe,  viene  impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri  in  data  16  aprile
2010, per le seguenti motivazioni. 
    La legge  regionale,  che  detta  norme  per  l'attuazione  delle
funzioni amministrative in materia  di  demanio  marittimo,  presenta
profili di illegittimita'  costituzionale  relativamente  alla  norma
contenuta nell'articolo 4. 
    Detta disposizione,  al  comma  1,  prevede  la  possibilita'  di
estendere,  su  richiesta  del  concessionario,   la   durata   della
concessione,  fino  ad  un  massimo  di  venti   anni,   in   ragione
dell'entita' e della rilevanza economica delle opere realizzate e  da
realizzare, in conformita' al piano di utilizzazione delle  aree  del
demanio  marittimo  vigente.  Il  successivo  comma  2  del  medesimo
articolo  dispone  poi  che  la   Giunta   regionale,   con   propria
deliberazione, stabilisca i criteri e le modalita' per il rilascio ed
il rinnovo delle concessioni in parola. 
    In merito, si premette che e' in corso la procedura di infrazione
n. 2008/4908  da  parte  della  Comunita'  europea.  La  Commissione,
infatti, ha sollevato questioni  di  compatibilita'  con  il  diritto
comunitario della normativa italiana in materia  di  concessioni  del
demanio marittimo, nonche' delle conseguenti  iniziative  legislative
regionali. In particolare l'articolo 37, comma 2,  del  codice  della
navigazione,  nell'ambito   delle   procedure   di   affidamento   in
concessione   di   beni   del   demanio   marittimo   con   finalita'
turistico-ricreativa,  attribuisce  preferenza  -  c.d.  diritto   di
insistenza - al concessionario uscente. Il  legislatore  statale,  al
fine di superare le illegittimita'  sollevate  dalla  Commissione  ha
approvato il decreto-legge n. 194/09, convertito in legge n. 25/2010,
che all'art. 1, comma 18, abroga l'art. 37, comma 2, del codice della
navigazione e dispone una proroga, assentibile  per  la  specificita'
del territorio italiano, delle concessioni in atto fino al massimo al
2015.  
    La norma regionale in esame,  invece,  prevede  una  deroga  alla
normativa  statale  e  dispone  la  possibilita'  di  rinnovo   della
concessione fino ad un massimo  di  vent'anni.  La  norma  in  esame,
quindi, prevedendo un rinnovo automatico, non sfugge alle conclusioni
della  Commissione.  Quest'ultima,  infatti,  ha  rilevato   che   la
previsione del diritto di  insistenza  a  favore  del  soggetto  gia'
possessore della concessione, consentendo il rinnovo automatico della
medesima concessione, determina disparita'  di  trattamento  tra  gli
operatori economici in violazione della liberta' di  stabilimento  di
cui all'articolo 43 del Trattato. A cio' si aggiunga che la norma  in
esame non prevede alcuna forma di procedura selettiva ma consente  ai
concessionari che ne facciano richiesta, la proroga automatica  della
concessione. 
    Cosi' disponendo la norma in esame viola  l'art.  117,  comma  1,
della Costituzione, in quanto non coerente con  i  vincoli  derivanti
dall'Ordinamento comunitario in tema di liberta'  di  stabilimento  e
tutela della concorrenza, violando, rispettivamente gli articoli 43 e
81 del Trattato CE; viola, inoltre, l'articolo 117,  comma  2,  lett.
a), in relazione ai rapporti con l'Unione europea,  in  quanto,  come
detto,  gia'  esistente  la  procedura  d'infrazione  n.   2008/4908,
pendente su analoga questione. Viola  anche  il  medesimo  art.  117,
comma 2, lett. e), in materia di tutela della concorrenza.